Nella circolare n. 6/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento rispetto all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023).
Definizione agevolata atti accertamento dell’Agenzia delle entrate |
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Vantaggi adesione |
Accertamenti con adesione relativi a
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Le sanzioni previste rispettivamente dai commi 5 e 3 degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 218/1997, si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. |
Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, ecc. |
Tramite acquiescenza (art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997), le sanzioni irrogate si applicano nella misura di un diciottesimo. |
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Modalità e tempistiche di versamento |
Atti di accertamento con adesione |
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Unica soluzione/prima rata |
Rateizzazione |
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Entro 20 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata. |
Venti rate trimestrali di pari importo che devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. |
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Atti di accertamento, avvisi di rettifica, liquidazione e atti di recupero |
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Unica soluzione/1° rata |
Rateizzazione |
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Entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata. |
Venti rate trimestrali di pari importo che devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. |
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Modalità di versamento |
Accertamento con adesione |
Atti di accertamento, avvisi di rettifica, liquidazione e atti di recupero |
F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei tributi ed eventuali contributi, interessi e sanzioni ridotte nella misura pari ad un diciottesimo del minimo, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento |
F24 o F23 allegato all’atto che intende definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei tributi ed eventuali contributi, interessi e sanzioni ridotte nella misura pari ad un diciottesimo del minimo, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento. |
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Assistenza Agenzia delle entrate |
I contribuenti possono richiedere all’Ufficio che ha emesso l’atto di elaborare il piano di rateizzazione prescelto. |
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Foglio di calcolo |
Per agevolare i contribuenti nella valutazione del piano di rateazione da adottare l’Agenzia delle Entrate ha predisposto anche un foglio di calcolo - xlsx (versione 1.0). |
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Compensazione |
Esclusa |
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Lieve inadempimento |
Sì |
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Esclusioni |
Tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “Voluntary Disclosure”, anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa. |
Nella circolare citata, l’Agenzia delle Entrate in riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ammette l’adesione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’art. 5 del predetto Decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
L’adesione potrà perfezionarsi sia su iniziativa del contribuente sia su iniziativa dell’ufficio.
Dunque, l’adesione con i vantaggi di cui alla Legge di bilancio può avvenire anche dopo la data del 31 marzo. Nei fatti rileva la data di consegna del PVC entro il 31 marzo, al di là della tempistica della successiva adesione.
La deadline dovrebbe essere rappresentata dalla notifica dell’atto di accertamento.
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