La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1, commi 179-185 introduce la possibilità di definire con modalità agevolate:
purché:
Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:
La riduzione sanzionatoria a 1/18° è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Le norme consentono di definire in acquiescenza:
Per poter accedere alla definizione è necessario che l’adesione non risulti perfezionata al 1° gennaio 2023. L’accertamento con adesione si perfeziona- ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 218/1997, con il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale.
Sebbene la norma preveda la definizione agevolata solo per gli inviti al contraddittorio notificati ai sensi dell’art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/1997, con Provv. 30 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la definizione agevolata di cui al comma 179 è applicabile anche in riferimento agli inviti ordinari al contraddittorio, eliminando così ogni discriminazione.
Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE
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