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Comunicazione e utilizzo crediti d’imposta contro il caro energia: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

13 Marzo 2023
Comunicazione e utilizzo crediti d’imposta contro il caro energia: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Ex art. 1, comma 6 del D.L. n. 176/2022, Decreto “Aiuti-quater”, entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta contro il caro energia, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono stati definiti con il Provvedimento, prot. n. 2023/44905 del 16 febbraio.

Proprio in merito alla comunicazione in parola, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ specifica.

FAQ: “Per conto dei miei assistiti, ho inviato alcune comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 44905 del 16 febbraio 2023 e n. 56785 del 1° marzo 2023. Due di queste sono state scartate: una perché il codice ATECO dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito e l’altra perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022. Cosa devo fare per inviare le comunicazioni affinché non vengano nuovamente scartate?”.

Se lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, è dovuto a una delle seguenti motivazioni:

  • la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
  • l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
  • il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.

In tali eventualità, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il Provv. n. 56785 del 1° marzo 2023.

La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.

Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.

Se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia, entro il 21 marzo 2023.

Comunicazione credito d’imposta energia 3° e 4° trimestre 2022

Cosa

Comunicazione crediti d’imposta contro il caro energia terzo e quarto trimestre.

Oggetto di comunicazione

Intero ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato fino alla data di comunicazione. Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida.

Crediti d’imposta oggetto di cessione

  • CODICE 6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6970 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, comma 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, comma 4, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6983 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6984 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 2, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6985 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 3, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6986 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 4, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6987 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) - art. 2 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6993 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) - art. 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6994 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - art. 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6995 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) - art. 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6996 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - art. 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6972 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’art. 7 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (novità Decreto “Milleproroghe”Provv. prot. n. 2023/56785).

Scadenza

16 marzo 2023, eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione.

Modalità di invio

Direttamente dall’impresa o tramite intermediario, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Compilazione Quadro A

Devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

  • il codice identificativo del credito;
  • l’importo della spesa agevolata (“Importo di riferimento”);
  • l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale ammessa dal legislatore (vedi par. precedente).

Precisazioni dati beneficiario

Per i crediti di cui ai codici 6968, 6983 e 6993, il codice fiscale del beneficiario da inserire nel frontespizio del modello di comunicazione deve essere presente nell’elenco delle imprese energivore per l’anno 2022 (art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017). Per i crediti di cui ai codici 6969, 6984 e 6994, il codice ATECO del beneficiario, deve essere compre- so in una delle classi (4 cifre) indicate nell’allegato 1 al Decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Per il credito di cui al codice 6987, il codice ATECO del beneficiario, deve essere compreso nella sezione “A” (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA).

Sanzione omessa comunicazione

Perdita della possibilità di utilizzo del credito residuo alla data del 16 marzo.

Ipotesi di esonero/divieto invio comunicazione

  1. Credito già oggetto di cessione con comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo (salvo annullamento comunicazione di cessione o rifiuto da parte del cessionario);
  2. Credito utilizzato per intero in F24 alla data del 16 marzo.

Ulteriori casi con obbligo di comunicazione

Anche laddove il credito sarà successivamente oggetto di cessione.

Infine, come già evidenziato nel nostro precedente approfondimento l’Agenzia delle Entrate Crediti d’imposta contro il caro energia. Inesistenza o non spettanza del credito e restituzione volontaria, l’utilizzo dei crediti in compensazione è ammesso anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento (vedi FAQ Agenzia delle Entrate).