Entro il 16 marzo 2023 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare le certificazioni 2023, relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, per il periodo di imposta 2022.
Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori autonomi, e in particolare dei forfetari, va ricordato che essi non sono considerati sostituti d’imposta (ai sensi dell’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014) e quindi, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, la devono saldare al lordo dell’importo indicato. Sono esentati dal versamento delle ritenute d’acconto e di conseguenza dalla presentazione telematica del 770 (fatta eccezione per il forfetario con dipendenti).
D’altro canto, per i sostituti d’imposta in regime semplificato, ordinario o dei minimi che ricevono fatture dai contribuenti forfetari, è previsto l’obbligo di indicare nelle CU, nella sezione prevista per i lavoratori autonomi, anche i compensi che hanno corrisposto ai forfetari, indicando:
Per i forfetari nel campo 6:
La CU non dovrà quindi più essere predisposta su due pagine con i codici 24 del compenso e 22 del bollo, come invece era stato lo scorso anno.Tutto ciò comporta che, qualora il sostituto d’imposta abbia registrato nella propria contabilità fatture di acquisto relative a percipienti professionisti che operano in regime forfettario e abbia provveduto alla suddivisione tra importo del compenso e importo del bollo, inserendo quest’ultimo tra le somme non soggette, in fase di predisposizione della CU 2023 il bollo dovrà essere accorpato al compenso e dovrà essere utilizzato il codice 24.
Questo documento fa parte diDICHIARATIVI 2023
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo