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CU 2023: il caso dei forfetari

3 Marzo 2023
CU 2023: il caso dei forfetari

Entro il 16 marzo 2023 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare le certificazioni 2023, relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, per il periodo di imposta 2022.

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori autonomi, e in particolare dei forfetari, va ricordato che essi non sono considerati sostituti d’imposta (ai sensi dell’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014) e quindi, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, la devono saldare al lordo dell’importo indicato. Sono esentati dal versamento delle ritenute d’acconto e di conseguenza dalla presentazione telematica del 770 (fatta eccezione per il forfetario con dipendenti).

D’altro canto, per i sostituti d’imposta in regime semplificato, ordinario o dei minimi che ricevono fatture dai contribuenti forfetari, è previsto l’obbligo di indicare nelle CU, nella sezione prevista per i lavoratori autonomi, anche i compensi che hanno corrisposto ai forfetari, indicando:

  • nel riquadro “Dati relativi alle somme erogate - tipologia reddituale” la causale “A” prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
  • nella parte relativa ai “dati fiscali” al punto “4” si deve indicare l’importo lordo corrisposto al forfetario, comprensivo delle eventuali anticipazioni fatte al cliente ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e della rivalsa INPS al 4%. Qualora il soggetto forfetario avesse applicato in fattura il contributo relativo alla propria cassa di previdenza di appartenenza, quest’ultimo importo non deve essere inserito nel campo “4”.

Per i forfetari nel campo 6:

  • si utilizza il codice “24” nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, della Legge n. 190/2014.
  • si utilizza il codice “22” nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito (come le anticipazioni ex art.15 DPR 633/72).

La CU non dovrà quindi più essere predisposta su due pagine con i codici 24 del compenso e 22 del bollo, come invece era stato lo scorso anno.Tutto ciò comporta che, qualora il sostituto d’imposta abbia registrato nella propria contabilità fatture di acquisto relative a percipienti professionisti che operano in regime forfettario e abbia provveduto alla suddivisione tra importo del compenso e importo del bollo, inserendo quest’ultimo tra le somme non soggette, in fase di predisposizione della CU 2023 il bollo dovrà essere accorpato al compenso e dovrà essere utilizzato il codice 24.

Questo documento fa parte diDICHIARATIVI 2023