News
Iva

Ravvedimento errori dichiarazioni IVA: sanzioni dimezzate nel quadro VB con pagamenti tracciati

28 Febbraio 2023
Ravvedimento errori dichiarazioni IVA: sanzioni dimezzate nel quadro VB con  pagamenti tracciati

Imprese e professionisti possono sistemare gli errori commessi rispetto alla dichiarazione IVA, fatturazioni, errata applicazione aliquote IVA, registrazione, beneficiando della riduzione delle sanzioni alla metà rispetto a quelle ordinariamente previste per legge.

Il diritto alla riduzione delle sanzioni, con impatti anche ai fini del ravvedimento operoso, deve essere formalizzato nella dichiarazione IVA, esattamente nel quadro VB.

La chance in esame è da ricondurre all’art. 2, comma 36-vicies ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ed è subordinata all’impiego, per tutte le operazioni attive e passive, di strumenti di pagamento tracciati.

Ai sensi dell’articolo citato, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Nei fatti, la riduzione delle sanzioni si applica tanto in materia di IVA tanto per le imposte sui redditi.

Venendo alla compilazione della dichiarazione IVA, nei righi da VB1 a VB7 della dichiarazione IVA 2023, vanno indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (ad esempio banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta 2022.

In particolare, va indicato:

  • il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana (colonna 1) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero (colonna 2);
  • in colonna 3, la denominazione dell’operatore finanziario;
  • in colonna 4, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010).