Con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, l’INPS ha stabilito la contribuzione 2023 dovuta da artigiani e commercianti.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Detto ciò, posto che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 è stata pari allo +8,1%, per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
24% |
24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
23,25% |
23,73% |
La riduzione contributiva al 23,25 % (artigiani) e 23,73% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 4.208,40 (4.200,96 IVS + 7,44 maternità) |
€ 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) |
€ 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità) |
Tali importi, devono essere considerati, da coloro i quali, artigiani e commercianti, in regime forfettario, beneficiano della riduzione contributiva del 35%, in forza delle previsioni di cui al comma 77 della Legge n. 190/2014.
Infine, si ricorda che entro il 16 febbraio dovrà essere pagata la 4a rata dei contributi INPS 2022 dovuti entro il minimale. Non è ammesso il ravvedimento operoso.
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