Nuova versione per il foglio di calcolo messo a punto dall’Agenzia delle entrate per la definizione agevolata degli avvisi bonari.
Per agevolare i contribuenti a determinare la somma residua da versare con le sanzioni ridotte al 3%, in base alle previsioni della definizione agevolata prevista dalla Manovra 2023, l’Agenzia ha fornito sul proprio sito un utile strumento di lavoro (ora aggiornato alla versione 1.3 e pubblicato nella sezione "Accertamenti e regolarizzazioni/Definizione agevolata rateazioni in corso (legge di bilancio 2023)".
Con la versione 1.2, si è risolto il problema legato al periodo di sospensione di agosto. Ad esempio un avviso bonario del 20 giugno 2022 doveva essere inserito con data 19 settembre 2022 come prima rata (mentre la data corretta sarebbe stata 24 ottobre 2022). Ora il bug è stato corretto.
Con la versione 1.3, il foglio consente di gestire correttamente la proroga della scadenza della prima rata durante il lockdown del 2020.
Ricordiamo che la Legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 155) ha introdotto la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari emersi in seguito agli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali (artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis decreto Iva), per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, a prescindere dal periodo d’imposta, sia già regolarmente in corso il pagamento rateale avviato negli anni precedenti e non decaduti alla stessa data.
L’agevolazione, in particolare, consiste nella riduzione delle sanzioni di 7 punti percentuali, ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% delle imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate, al netto dei versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022 (includendo tra queste anche la rata pagata a gennaio 2023).
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o frazionato in base alle scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito.
È possibile, inoltre, prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.
Gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere in ogni caso ricalcolati rispetto all’importo ridotto delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.