La detenzione di partecipazioni e l’accesso del forfetario dal 2023

L’art. 1, comma 57, lett. d), della Legge n. 190/2014 ha stabilito che non possono adottare il regime forfetario i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio all’attività:
- partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- o controllano, direttamente o indirettamente (es. tramite familiari), S.r.l., le quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 57, lett. d, della Legge n. 190/2014).
Attenzione al fatto che la partecipazione ad spa, sapa, società residenti all’estero non comporta alcun ostacolo all’adozione.
Partecipazione in società di persone e associazioni professionali - Non possono adottare il regime forfetario i soggetti che, contemporaneamente all’attività per cui è applicato detto regime, partecipino in:
- società di persone;
- associazioni professionali;
- imprese familiari e aziende coniugali (circolare n. 9/E/2019, § 2.3.2).
La partecipazione in società di persone o associazioni professionali è sempre rilevante, ai fini della verifica dell’accesso, indipendentemente:
- dalla quota posseduta, di minoranza o di maggioranza;
- dall’attività svolta dal socio e dalla società.
Nello stesso periodo d’imposta non possono essere imputati allo stesso contribuente due diversi regimi di tassazione.
Rimozione della causa ostativa: la causa ostativa può essere rimossa (e non vi è differenza tra partecipazioni in società di persone o in S.r.l.):
- solo entro il termine del 31/12 dell’anno precedente a quello di primo accesso al regime agevolato
- non in costanza di regime agevolato (ciò obbliga alla fuoriuscita dall’anno successivo).
Nel caso delle S.r.l., conta anche la riconducibilità dell’attività svolta dalla S.r.l. rispetto a quella svolta dal forfettario: la causa ostativa opera alla compresenza:
- del controllo della S.r.l. (anche indiretto e/o tramite interposta persona/familiari)
- della riconducibilità delle attività: si verifica nel caso in cui l’attività svolta dalla S.r.l. e dal contribuente forfettario rientrino nell’ambito della medesima sezione Ateco
- dell’addebito di costi da parte del contribuente forfettario a carico della S.r.l.
Ad esempio non vi è alcuna causa ostativa ove la S.r.l. svolga un’attività manifatturiera (Sezione M) o nelle costruzioni (Sezione F), mentre il contribuente forfettario (che potrà addebitare i propri costi alla S.r.l.) eserciti:
- un’attività professionale (Sezione M): si pensi all’architetto che fattura i progetti di costruzione alla S.r.l. immobiliare di costruzione che controlla;
- un’attività di intermediazione (Sez. G): si pensi al socio che addebita le provvigioni per il procacciamento delle vendite alla S.r.l. che controlla (Interpello n. 554/2020 risp2020112300554).
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1) CONTROLLO SU SRL |
|
2) RICONDUCIBILITÀ. ATTIVITÀ |
3) ADDEBITI |
REGIME FORFETARIO |
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Casi |
PARTECIPAZIONE NEL 2022 |
socio |
|
ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2022 |
COSTI 2022 DEL FORFETARIO DEDOTTI DALLA S.R.L. |
Nel 2022 |
FUORIUSCITA DAL 2023 Se la causa ostativa non è rimossa al 31/12/2022 |
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del forfettario. |
dei suoi familiari |
DALLA S.R.L. |
DAL FORFETTARIO. |
||||||
1 |
70% |
|
non conta |
SÌ |
SEZ. M |
SEZ. M |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
2 |
70% |
|
non conta |
SÌ |
SEZ. M |
SEZ. M |
NO |
NO |
|
3 |
70% |
|
non conta |
SÌ |
SEZ. M |
SEZ. G |
non conta |
NO |
|
4 |
20% |
30% |
non conta |
SÌ |
SEZ. M |
SEZ. M |
SÌ |
SÌ |
|
5 |
20% |
30% |
non conta |
SÌ |
SEZ. M |
SEZ. M |
NO |
NO |
|
6 |
30% |
|
preposto |
SÌ |
SEZ. M |
SEZ. M |
NO |
NO |
|
7 |
30% |
|
amministr. |
SÌ |
SEZ. M |
SEZ. M |
SÌ |
SÌ |
|
8 |
30% |
|
NO |
NO |
non conta |
non conta |
non conta |
NO |
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