Con la circolare n. 1 del 2023, arrivano i tanti attesi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dall'art. 1 , commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).
L’Agenzia delle entrate, oltre a meglio individuare il perimetro applicativo della norma, ha offerto alcuni spunti pratici.
Possono essere oggetto di sanatoria gli avvisi bonari sia in campo Iva che redditi, relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Detto ciò, condizione per la definizione agevolata è che, al 01.01.2023:
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ivi contenuti, degli interessi e delle somme aggiuntive (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale). Detto ciò, gli importi contestati con l’avviso bonario, possono essere definiti con il pagamento:
Se si accedere al canale CIVIS e si chiede all'Ufficio il ricalcolo, verrà emesso un nuovo avviso su richiesta. Avrà un nuovo codice atto e un nuovo piano su 20 rate trimestrali.
Caso delle rateazioni in corso al 01.01.2023 - I vantaggi della definizione agevolata riguardano anche chi sta già pagando l’avviso bonario con relativa rateazione in corso al 1° gennaio 2023. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%. Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (es. 2018 e precedenti), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973. Rispetto alle rateazioni in corso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo. Il ricalcolo deve essere eseguito in autonomia.
Il pagamento rateale delle suddette somme prosegue anche per le rateazioni in corso secondo le modalità e i termini previsti dal novellato art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.
Pagamento avvisi bonari anche da definizione agevolata |
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Numero massimo di rate |
Max 20 rate trimestrali, indipendentemente dall’importo contestato (se superiore o inferiore a 5.000 euro), anche per le rateazioni in corso, con estensione del piano in corso. |
Scadenza rate |
Ultimo giorno di ciascun trimestre. |
Interessi |
Calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. |
Lieve inadempimento (art. 15-ter D.P.R. 602/1973) |
Ammesso (ritardo di 7 giorni dalla scadenza di versamento della 1° rata o versamento di importo inferiore al dovuto per una frazione inferiore al 3%) |
Detto ciò, l’Agenzia delle entrate fornisce un esempio pratico per meglio capire la portata dell’agevolazione.
Esempio definizione agevolata avvisi bonari |
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Avviso bonario notificato in data 19 dicembre 2022 |
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Esito omesso versamento |
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Imposta non versata |
100,00 euro |
Sanzioni (1/3 del 30% ossia il 10%) |
10,00 |
Interessi |
7,00 |
Esito Tardivo versamento |
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Sanzione 10% |
40,00 euro |
Interessi |
14,00 |
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Totale |
171,00 |
Somme da versare ai fini della definizione agevolata |
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Esito omesso versamento |
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Imposta |
100 euro |
Sanzioni al 3% |
3,00 |
Interessi |
7,00 |
Esito Tardivo versamento |
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Sanzioni |
12 euro |
Interessi |
14,00 |
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Totale definizione agevolata |
136,00 |
Nel caso specifico, la definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3%, pari a euro 136,00, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
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