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Manovra fiscale

Forfetari, soglia a 85.000: cosa cambia nel 2023?

28 Dicembre 2022
Forfetari, soglia a 85.000: cosa cambia nel 2023?

Le imprese individuali e i professionisti che nel 2022 percepiscono ricavi o compensi non eccedenti 85.000 euro potranno applicare il regime forfetario nel 2023. Questa una tra le principali novità per contenuta nel DdL di Bilancio 2023 approvato dalla Camera il 24 dicembre 2022 ed attualmente al vaglio del Senato per l’approvazione definitiva.

Dal 1° gennaio 2023 si amplia la platea dei soggetti che possono accedere al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 5489 della Legge n. 190/2014, alla luce dell’innalzamento della soglia di ricavi o compensi a 85.000 euro. Ne deriva che:

  • i contribuenti già in regime forfetario che, nel 2022, hanno conseguito ricavi o compensi oltre 65.000 ma entro gli 85.000 euro potranno mantenere il regime agevolato nel 2023 (cfr. anche circolare 9/E/2019 in occasione del precedente aumento);
  • i contribuenti che non hanno usufruito, nel 2022, del regime agevolato, ma che hanno conseguito ricavi o compensi entro 85.000 euro, potranno aderire al forfetario, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni per l’accesso al regime di favore.

All’allargamento della soglia dei ricavi fa da contraltare l’introduzione di una nuova clausola di esclusione “retroattiva”, laddove tali ricavi o compensi dovessero superare, anche in corso d’anno, 100.000 euro.

Se nel corso del periodo d’imposta il contribuente dovesse sforare la soglia “critica” sopra evidenziata, infatti, l’uscita dal regime è immediata. Pertanto:

  • il soggetto estromesso sarà chiamato ad applicare l’IVA a partire dalle operazioni effettuate dopo l’esclusione dal regime agevolato. Si dovrà chiarire al più presto la necessità, come sembra, di suddividere l’imponibile nel caso di operazioni “a cavallo” della soglia di 100.000 euro;
  • dal punto di vista dell’imposizione diretta, nulla viene espressamente precisato. In attesa dei necessari chiarimenti, si ritiene che l’intero anno oggetto di estromissione venga tassato in via ordinaria. Resta da sciogliere il nodo sulla contabilizzazione dei costi sostenuti prima della fuoriuscita dal regime agevolato.

Si sottolinea, infine, che il contribuente in regime forfetario non riveste natura di sostituto di imposta, e non subisce ritenuta d’acconto. Anche da questo punto di vista, la manovra 2023 nulla precisa, ma pare potersi supporre che queste caratteristiche verranno a partire dal momento in cui avviene l’estromissione dal regime agevolato.

Questo documento fa parte del FocusREGIME FORFETARIO