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Ravvedimento operoso

Ravvedimento speciale e ravvedimento ordinario: analogie e differenze

13 Dicembre 2022
Ravvedimento speciale e ravvedimento ordinario: analogie e differenze

L’art. 40 della Legge di Bilancio 2023, al netto degli emendamenti che saranno discussi da qui in avanti, fino all’approvazione del testo finale, prevede il c.d. “ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”.

Grazie al ravvedimento speciale, imprese e contribuenti potranno regolarizzare le violazioni afferenti:

  • le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti,
  • mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Ad esempio, nel caso in cui il contribuente voglia ravvedersi circa un modello Redditi infedele, fermo restando a monte la distinzione tra errori rilevabili e non rilevabili in sede di controllo automatizzato, potrà regolarizzare la propria posizione: presentando la dichiarazione integrativa a sfavore, versando gli interessi e la sanzione del 90% ridotta a 1/18 ossia al 5%.

Il ravvedimento speciale è inibito, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni), nel caso del ravvedimento speciale, rilevati alla data del versamento del quantum dovuto con la prima rata o in unica soluzione.

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate (max 8 rate trimestrali); la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Come anticipato sopra, condizione per regolarizzare le violazioni con il ravvedimento speciale è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Anche il ravvedimento ordinario, ex artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997 è inibito, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Tuttavia, rispetto al ravvedimento ordinario, il contribuente che ha optato per la rateazione degli importi dovuti in ravvedimento speciale, non è intaccato da un’eventuale e ipotetica notifica di uno degli atti sopra citati, in quanto la definitività del rapporto è prevista per legge, fermo restando il rispetto delle scadenze dei pagamenti delle singole rate come intervallate dalle disposizioni di cui all’art. 40 in commento (l’omesso pagamento comporta l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti). Al contrario, in caso di ravvedimento ordinario frazionato, il contribuente paga tutta l’imposta rinviando la sanzione oppure paga la sanzione rapportata alla singola parte dell’imposta frazionata, l’eventuale notifica di un atto di liquidazione, accertamento, ecc., comporta la ripresa a tassazione degli importi non ancora versati o comunque l’applicazione delle sanzioni nella misura piena.

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