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Imprese agricole: regime speciale o ordinario con incidenza sull’acconto IVA

13 Dicembre 2022
Imprese agricole: regime speciale o ordinario con incidenza sull’acconto IVA

Entro martedì 27 dicembre va pagato l’acconto Iva. L’adempimento riguarda anche le imprese agricole, con eccezione dei produttori agricoli che operano nel regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, c.d. Decreto “IVA”.

Sono esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono del dato “storico” o “previsionale” per effettuare il calcolo.

Basti pensare a coloro che:

  • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali;
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta.

Inoltre, sono esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • i contribuenti in regime forfetario, ex Legge n. 190/2014 e gli ex minimi;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario Legge n. 398/1991.

Sui produttori agricoli non in regime di esonero, il calcolo dell’acconto avviene sulla base dei metodi valevoli per la generalità dei contribuenti. Dunque: metodo storico, previsionale o analitico.

Ad esempio, con il metodo storico, l’acconto IVA è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

In particolare, l’88% è calcolato sul debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
  • i contribuenti trimestrali ordinari, ex art. 7 D.P.R. n. 542/1999, dalla dichiarazione annuale IVA;
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

I metodi sopra citati valgono anche per i produttori agricoli con una sostanziale differenza però, ossia la scelta a monte dell’opzione per il regime IVA ordinario o speciale.

In caso di applicazione del regime speciale, l’IVA detraibile, ex art. 34, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, è determinata applicando specifiche percentuali di compensazioni rispetto alle cessioni (dunque non agli acquisti effettuati) dei singoli prodotti agricoli e ittici, espressamente indicati nella prima parte della Tabella A allegata allo stesso D.P.R. n. 633/1972. Dunque, indipendentemente dall’IVA assolta sugli acquisti.

Da qui, la scelta per il regime ordinario o per quello speciale rispetto all’attività svolta, influenzerà anche il calcolo dell’acconto IVA effettuato dalle imprese agricole con uno dei metodi sopra citati.