Oltre alla rottamazione delle cartelle, alla definizione agevolata degli avvisi bonari, ecc., la Legge di Bilancio 2023 introduce un ravvedimento speciale in deroga a quello ordinario ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
In particolare, l’art. 40 consente di regolarizzare le violazioni afferenti:
Ad esempio, nel caso in cui, il contribuente voglia ravvedersi circa un modello Redditi infedele, fermo restando a monte la distinzione tra errori rilevabili e non rilevabili in sede di controllo automatizzato, potrà regolarizzare la propria posizione: presentando la dichiarazione integrativa a sfavore, versando gli interessi e la sanzione del 90% ridotta a 1/18 ossia al 5%.
Il ravvedimento speciale così come quelle ordinario è inibito, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni), nel caso del ravvedimento speciale, rilevati alla data del versamento del quantum dovuto con la prima rata o in unica soluzione.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.
Secondo alcuni addetti ai lavori, anche l’omessa dichiarazione sembrerebbe rientrare nel ravvedimento speciale, al contrario di quanto prevede la disciplina a regime. Su questo punto però serviranno chiarimenti e conferme.
Il ravvedimento speciale è escluso per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Difatti, viene sbarrata la possibilità di sanare l’omessa compilazione del quadro RW. Quadro RW, il cui obbligo di compilazione si estende anche alle criptovalute, oggetto di disciplina ad hoc e connessa sanatoria dichiarativa e reddituale nella stessa Legge di Bilancio 2023.
Via libera invece alle regolarizzazioni dichiarative per omessa indicazione di redditi esteri, da dipendente e autonomo.
Stante il generico riferimento alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, potrebbero entrare nella normativa in deroga, anche le violazioni prodromiche quali ad esempio l’omessa fatturazione, le cui sanzioni sono specificatamente individuabili all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997.
Il ravvedimento speciale, al pari del ravvedimento ordinario, dovrebbe avere impatti positivi anche dal punto di vista dei rilievi penali sottesi alla violazione commessa, ex D.Lgs. n. 74/2000. Si veda a tal fine la circolare Agenzia delle Entrate n. 11/2022.
Così da qui, a fronte di un processo verbale di constatazione, la sanzione da ravvedere sarà così individuata:
Su tale sanzioni si applicheranno le riduzioni da ravvedimento, anche speciale.
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