Con la Circolare 23 giugno 2022, n. 23/E , l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riassuntivo della disciplina dettata in materia di Superbonus, anche alla luce dei più recenti interventi normativi e delle interpretazioni fornite dalla stessa Amministrazione (per lo più sotto forma di risposte ad istanze di interpello).
La circolare non tratta invece le novità introdotte - in materia di opzione per lo sconto/cessione - dal decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50), in corso di conversione, in merito al quale è intervenuta la Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.
Per effetto degli ultimi interventi normativi, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro le seguenti date:
TERMINE |
TIPOLOGIA di INTERVENTO |
30 giugno 2022 |
Associazioni e società sportive dilettantistiche (1), limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. |
30 settembre 2022 |
Interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020. |
30 giugno 2023 |
Interventi effettuati dagli IACP (comunque denominati) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali di tali istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per i lavori di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. |
31 dicembre 2025 |
Interventi effettuati dalle Onlus (2), dalle organizzazioni di volontariato (OdV) (3) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps) (4). |
31 dicembre 2025 |
Interventi effettuati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, come segue:
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31 dicembre 2025 |
Interventi effettuati dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, come segue:
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(1) Iscritte nel registro ex art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 242/1999. |
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