Con 178 voti favorevoli, 31 contrari e un'astensione, l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge A.S. 2564, di conversione del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, sul contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Il provvedimento, approvato il 12 maggio 2022, passa ora all'esame della Camera.
Nel provvedimento vengono trasfuse le norme del D.L. 2 maggio 2022, n. 38, che aveva reso ufficiale la proroga del taglio di accise e IVA sui carburanti sino al prossimo 8 luglio. Inoltre è prevista la riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
In sede di conversione è stata tra l'altro introdotta una norma che modifica la disciplina che subordina per i lavori edili, rientranti nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro ed avviati successivamente al 27 maggio 2022, il riconoscimento di alcuni benefici alla condizione dell'indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, dell'esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La condizione è rispettata anche qualora i datori in esame applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi, non rientranti nella suddetta definizione.
Le misure di beneficio oggetto della condizione in esame sono le seguenti:
Sempre con riferimento alle agevolazioni legate alle ristrutturazioni edilizie, viene previsto che a partire dal 1° luglio 2023, per beneficiare delle detrazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, della certificazione SOA, finora richiesta per la partecipazione agli appalti pubblici (art. 84 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 le imprese che eseguono lavori sopra i 516 mila euro dovranno fare richiesta della certificazione SOA, necessaria per poter lavorare dal 1° luglio.
Sono state inoltre introdotte ulteriori disposizioni a sostegno delle imprese, tra cui:
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati