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IMPRESE, AGEVOLAZIONI

Dal Senato via libera al decreto “Energia” contro gli effetti della crisi ucraina

12 Maggio 2022
Dal Senato via libera al decreto “Energia” contro gli effetti della crisi ucraina

Con 178 voti favorevoli, 31 contrari e un'astensione, l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge A.S. 2564, di conversione del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, sul contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Il provvedimento, approvato il 12 maggio 2022, passa ora all'esame della Camera.

Nel provvedimento vengono trasfuse le norme del D.L. 2 maggio 2022, n. 38, che aveva reso ufficiale la proroga del taglio di accise e IVA sui carburanti sino al prossimo 8 luglio. Inoltre è prevista la riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

In sede di conversione è stata tra l'altro introdotta una norma che modifica la disciplina che subordina per i lavori edili, rientranti nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro ed avviati successivamente al 27 maggio 2022, il riconoscimento di alcuni benefici alla condizione dell'indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, dell'esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La condizione è rispettata anche qualora i datori in esame applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi, non rientranti nella suddetta definizione.

Le misure di beneficio oggetto della condizione in esame sono le seguenti:

  • il Superbonus del 110 per cento, costituito da una detrazione dall'imposta sui redditi, pari a tale misura percentuale ed applicata con riferimento ad alcune tipologie di spese (documentate e a carico del medesimo contribuente);
  • la detrazione dall'imposta sui redditi per gli interventi intesi al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;
  • il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • uno “sconto” sulla misura del corrispettivo che il committente deve corrispondere al soggetto che abbia eseguito i lavori (al quale viene riconosciuto, come compensazione, un credito d'imposta) o la cessione di un credito d'imposta dal committente dei lavori a soggetti terzi;
  • il bonus mobili ed elettrodomestici;
  • il bonus verde;
  • il bonus facciate.

Sempre con riferimento alle agevolazioni legate alle ristrutturazioni edilizie, viene previsto che a partire dal 1° luglio 2023, per beneficiare delle detrazioni fiscali di cui agli artt. 119121 del D.L. n. 34/2020, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, della certificazione SOA, finora richiesta per la partecipazione agli appalti pubblici (art. 84 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 le imprese che eseguono lavori sopra i 516 mila euro dovranno fare richiesta della certificazione SOA, necessaria per poter lavorare dal 1° luglio.

Sono state inoltre introdotte ulteriori disposizioni a sostegno delle imprese, tra cui:

  • la proroga al 30 settembre 2022, subordinatamente al pagamento del canone unico, delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'art. 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 ;
  • la sospensione dei versamenti fino al 16 novembre, per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e dei versamenti Iva, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.