Nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità possono essere inseriti anche i professionisti soci di S.t.p. che risultano validamente costituite ed iscritte al Registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, anche quando la maggioranza del capitale sociale non sia detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie”, e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 4 marzo 2022, n. 10/E.
È stata quindi superata la posizione assunta con la Risoluzione 14 aprile 2016, n. 23/E, la quale - equiparando di fatto la Società tra professionisti alla società di servizi - affermò che ai fini dell’iscrizione del socio professionista di una S.t.p. nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità, occorre che i soci professionisti costituiscano la maggioranza e possiedano la maggioranza del capitale sociale della S.t.p.
Con la Risoluzione n. 10/E/2022 è stato inoltre chiarito che l’iscrizione al Registro delle imprese e alla sezione speciale S.t.p. dell’ordine di appartenenza è subordinata al preventivo controllo della presenza, in capo ad una S.t.p., dei requisiti di cui all’art. 10 della Legge 183/2011 e della ricorrenza delle condizioni di validità espressamente indicate nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, compresa la presenza di eventuali patti parasociali. Generalmente tale controllo è effettuato:
L’Agenzia ha infine rimarcato la necessità che venga effettuato un controllo in ordine alla permanenza di tali requisiti ed eventuali modifiche allo statuto sociale e/o ai patti parasociali.
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