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Bonus facciate anche per il singolo condomino che sopporta interamente la spesa per tutto l'edificio

22 Luglio 2021
Bonus facciate anche per il singolo condomino che sopporta interamente la spesa per tutto l'edificio

Può usufruire del bonus facciate il proprietario di un appartamento sito in un condominio, anche qualora esegua i lavori di rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti i condomini, accollandosi interamente le spese previste per l’intervento: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 21 luglio 2021, n. 499.

Nel documento si sottolinea tra l’altro che:

  1. è possibile avvalersi delle detrazioni fiscali in esame utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dall’art. 1123 del codice civile, sempreché - in conformità a tale norma - l’assemblea dei condomini autorizzi l’esecuzione dei lavori e all’unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte del condomino interessato agli interventi medesimi;
  2. per poter usufruire del bonus facciate per i lavori realizzati su parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a chiedere il codice fiscale. In tali casi può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i relativi adempimenti.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la detrazione, disciplinata dall’art. 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), è riconosciuta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ;
  2. sono ammessi tutti i contribuenti (residenti e non residenti) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari;
  3. con la Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter usufruire della detrazione, il contribuente deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento:
    • di avvio dei lavori, oppure
    • del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori.

In particolare, il contribuente deve:

  1. possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altri diritti reali di godimento;
  2. detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato;
  3. essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.