Può usufruire del bonus facciate il proprietario di un appartamento sito in un condominio, anche qualora esegua i lavori di rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti i condomini, accollandosi interamente le spese previste per l’intervento: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 21 luglio 2021, n. 499.
Nel documento si sottolinea tra l’altro che:
- è possibile avvalersi delle detrazioni fiscali in esame utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dall’art. 1123 del codice civile, sempreché - in conformità a tale norma - l’assemblea dei condomini autorizzi l’esecuzione dei lavori e all’unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte del condomino interessato agli interventi medesimi;
- per poter usufruire del bonus facciate per i lavori realizzati su parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a chiedere il codice fiscale. In tali casi può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i relativi adempimenti.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- la detrazione, disciplinata dall’art. 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), è riconosciuta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ;
- sono ammessi tutti i contribuenti (residenti e non residenti) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari;
- con la Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter usufruire della detrazione, il contribuente deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento:
- di avvio dei lavori, oppure
- del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori.
In particolare, il contribuente deve:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altri diritti reali di godimento;
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato;
- essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.