Le somme percepite dal pubblico dipendente a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro non possono essere sottoposte a tassazione, tenuto conto che il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non sarebbe un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro, ma da perdita di chance: lo ha affermato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 28 aprile 2021, n. 3429 .
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