Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 204/2004 e 191/2006, “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000, aventi ad oggetto occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, e ciò anche nel caso in cui l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione, nonché la sua irreversibile trasformazione, siano avvenute senza alcun titolo che le consentisse, ovvero nonostante il venir meno di detto titolo”: lo hanno affermato le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con l'ordinanza 9 marzo 2021, n. 8568 , depositata lo scorso 26 marzo ...
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