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Bonus pubblicità: comunicazione dal 1° al 30 settembre 2020

31 Agosto 2020
Bonus pubblicità: comunicazione dal 1° al 30 settembre 2020

Dal 1° al 30 settembre è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020, restando comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020: lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la misura è stata introdotta dall'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. In materia sono intervenuti successivamente: a. il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, che ha definito i criteri e le modalità di attuazione della misura b. il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2018, con il quale fu approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito;
  2. possono accedere all'incentivo in esame le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, con riferimento agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali;
  3. il credito d’imposta spetta nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati;
  4. il credito d'imposta è riconosciuto qualora l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1 per cento l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente;
  5. il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito stesso nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo;
  6. i soggetti con il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare;
  7. non è possibile accedere all’incentivo in esame se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente sono stati pari a zero, come previsto dal D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90;
  8. in caso di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente sarà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui due mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-televisive).

Si evidenzia inoltre che, limitatamente all'anno 2020, l'art. 98 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27), ha previsto un regime straordinario per il credito d'imposta fissandolo nella misura unica del 30 per cento degli investimenti effettuati.

L'art. 186 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), ha poi modificato nuovamente la norma prevedendo, per il solo 2020, l'innalzamento dal 30 al 50 per cento dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Per il 2020, pertanto, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione.

Si ricorda inoltre che il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.