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Il decreto "Rilancio" ottiene l'approvazione con fiducia della Camera. Novità per il bonus 110% e il credito d'imposta locazioni

9 Luglio 2020
Il decreto "Rilancio" ottiene l'approvazione con fiducia della Camera. Novità per il bonus 110% e il credito d'imposta locazioni

Nella seduta di oggi 9 luglio, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, l'Assemblea di Montecitorio ha approvato, senza emendamenti, il disegno di legge C. 2500-A/R, di conversione del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), su quale era stata concessa la fiducia al Governo nella giornata di ieri.

Si ricorda che il provvedimento prevede tra l'altro l'incremento al 110% della detrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo. La medesima aliquota di detrazione spetta anche anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma.

La legge di conversione, modificando la disciplina originaria, estende la detrazione del 110% sulle spese di efficientamento energetico, di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, anche alle seconde case, comprese le villette a schiera, ma con esclusione delle abitazioni signorili, ville o castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A. Il superbonus può essere usufruito solo per gli interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni, senza limitazioni, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Tra i soggetti beneficiari vengono inoltre ricompresi le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi degli atleti.

Oltre all’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione, sono stati inoltre rivisti i limiti di spesa degli interventi finalizzati al risparmio energetico che vengono ora rimodulati in massimali diversi, invece del precedente tetto unico di spesa di 60 mila euro ad unità immobiliare, a seconda della tipologia di intervento e al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Novità anche per il credito d'imposta, previsto dall'art. 28  del D.L. n. 34/2020, sul canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. In sede di conversione in legge del decreto è stato infatti disposto che il credito d’imposta viene riconosciuto:

  • anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19;
  • alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento (invece che del 60 e del 30 per cento); 
  • alle strutture alberghiere e agrituristiche, ed ora anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano inoltre:

  1. lo stanziamento di ulteriori 30 milioni a favore del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 49 del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza Covid-19. Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia;
  2. il riconoscimento di contributi a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020, a favore dell’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione;
  3. il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese del settore tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e degli accessori, al fine di contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. Il contributo spetta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020;
  4. il rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite al 16 marzo 2019; in particolare, si prevede lo spostamento della scadenza all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 (è stato infatti modificato l'art. 379, comma 3 , del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Si ricorda infine che il decreto prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 siano emessi entro il 31 dicembre 2020 e siano notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.