Nella seduta di oggi 9 luglio, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, l'Assemblea di Montecitorio ha approvato, senza emendamenti, il disegno di legge C. 2500-A/R, di conversione del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), su quale era stata concessa la fiducia al Governo nella giornata di ieri.
Si ricorda che il provvedimento prevede tra l'altro l'incremento al 110% della detrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo. La medesima aliquota di detrazione spetta anche anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma.
La legge di conversione, modificando la disciplina originaria, estende la detrazione del 110% sulle spese di efficientamento energetico, di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, anche alle seconde case, comprese le villette a schiera, ma con esclusione delle abitazioni signorili, ville o castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A. Il superbonus può essere usufruito solo per gli interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni, senza limitazioni, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Tra i soggetti beneficiari vengono inoltre ricompresi le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi degli atleti.
Oltre all’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione, sono stati inoltre rivisti i limiti di spesa degli interventi finalizzati al risparmio energetico che vengono ora rimodulati in massimali diversi, invece del precedente tetto unico di spesa di 60 mila euro ad unità immobiliare, a seconda della tipologia di intervento e al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Novità anche per il credito d'imposta, previsto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020, sul canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. In sede di conversione in legge del decreto è stato infatti disposto che il credito d’imposta viene riconosciuto:
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano inoltre:
Si ricorda infine che il decreto prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 siano emessi entro il 31 dicembre 2020 e siano notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
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