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DECRETO "RILANCIO"

Agenzia delle Entrate: “Contributi a fondo perduto, partiti gli accrediti per i primi 730 milioni”

25 Giugno 2020
Agenzia delle Entrate: “Contributi a fondo perduto, partiti gli accrediti per i primi 730 milioni”

Gli ordinativi di pagamento dei contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) “relativi alle prime 203 mila istanze, inviate il 15 e fino al primo pomeriggio del 16 giugno per un importo complessivo di 730 milioni, sono stati già perfezionati presso la sede dell’Agenzia”: lo ha reso noto ieri attraverso un comunicato stampa la stessa Amministrazione fiscale.

Sono ammessi alla misura i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, con ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o compensi (ex art. 54, comma 1, del medesimo Testo Unico) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Pertanto, sono ricompresi nell’ambito applicativo della norma citata:

  1. gli imprenditori individuali, le snc e sas che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
  2. i soggetti che producono reddito agrario, sia su base catastale, sia come reddito d’impresa;
  3. i soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  4. le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ex art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir;
  5. gli enti non commerciali (ex art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir) che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  6. le persone fisiche e delle associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Tuir;
  7. le cooperative che svolgono attività di impresa agricola o commerciale;
  8. società tra professionisti;
  9. i soggetti in regime forfettario ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge n. 190/2014.

Non possono invece usufruire del contributo:

  1. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  2. gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  3. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  4. i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”);
  5. i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata;
  6. i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata;
  7. i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo e che hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50mila euro;
  8. i lavoratori dipendenti;
  9. i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
  10. gli enti e le persone fisiche che producono redditi non inclusi tra quelli d’impresa o agrario (ad esempio: lavoratori autonomi occasionali).

In materia si vedano inoltre il Provvedimento 10 giugno 2020 n. 230439/2020, e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno 2020, n. 15/E.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus