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“Bonus facciate”, utilizzabili i modelli di bonifico predisposti per ecobonus e detrazioni per interventi edilizi

24 Giugno 2020
“Bonus facciate”, utilizzabili i modelli di bonifico predisposti per ecobonus e detrazioni per interventi edilizi

Anche per il “bonus facciate” sono utilizzabili i modelli di bonifico già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’ecobonus (di cui all’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63) oppure della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis del Tuir): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 23 giugno 2020, n. 191.

Nel documento viene inoltre affermato che:

  1. se possibile, come causale vanno indicati gli estremi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). L’agevolazione può comunque essere riconosciuta anche qualora non sia possibile riportare tali riferimenti normativi, ad esempio perché non è possibile modificare la causale riportante i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus), e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli uffici bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta;
  2. rientrano nel “bonus facciate” anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili, quali ad esempio le spese sostenute per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali;
  3. l’agevolazione in commento si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), sono detraibili nella misura del 90 per cento le spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 , o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  2. la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;
  3. non sono previsti limiti massimi di spesa;
  4. come chiarito con la Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, possono accedere alla misura in esame tutti i contribuenti (residenti e non residenti) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica. Pertanto rientrano nell’ambito soggettivo della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali);
  5. i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio;
  6. non vi possono accedere i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.