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DECRETO "RILANCIO", AGEVOLAZIONI

Tax credit locazioni anche per gli immobili adibiti ad uso promiscuo: i chiarimenti delle Entrate

8 Giugno 2020
Tax credit locazioni anche per gli immobili adibiti ad uso promiscuo: i chiarimenti delle Entrate

L'art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto un credito d'imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale in esame, l'avente diritto deve aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

A tal fine devono essere prese a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva (sono gli stessi criteri indicati dalla Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, par. 2.2.5).

L'agevolazione, inoltre, spetta anche se l'immobile è adibito promiscuamente all'esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, semprechè quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.

In tal caso, ovviamente, il credito d'imposta sarà riconosciuto nella misura del 50 per cento: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, contenente i primi chiarimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi, le condizioni per accedere al credito d'imposta, nonchè le modalità per la sua fruizione, della misura in esame.

Si ricorda infine che il credito d’imposta è utilizzabile:

  1. in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  2. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa: rileva la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il canone è stato versato.

Con la Risoluzione 6 giugno 2020, n. 32/E , l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6920”, utilizzabile ai fini della fruizione in compensazione con l'F24 del credito d'imposta.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus