Ai fini della individuazione degli obblighi tributari gravanti sulla società scissa e sulla società beneficiaria, le norme fiscali prevalgono sulla disciplina civilistica (art. 2506-quater, comma terzo, c.c.). Di conseguenza, nella scissione parziale, gli obblighi tributari sono adempiuti dalla società scissa, nella scissione totale gli obblighi tributari sono integralmente trasferiti alla società beneficiaria. Al riguardo, con l’ordinanza 19 novembre 2019, n. 10239...
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