Ai fini della compensazione nell’ambito di una procedura di liquidazione Iva di gruppo, le eccedenze dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva della società controllante o delle controllate, che vengono compensate in tutto o in parte con i debiti Iva delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, devono essere garantite ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La garanzia, quindi...
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