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DECRETO "RILANCIO", AGEVOLAZIONI

Bonus 600 euro di aprile erogati senza nuova richiesta: le istruzioni dell’Inps

1 Giugno 2020
Bonus 600 euro di aprile erogati senza nuova richiesta: le istruzioni dell’Inps

Con le Circolari n. 66 e n. 67 del 29 maggio 2020 l’Inps ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di erogazione per il mese di aprile delle indennità a favore dei lavoratori atipici previste dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ).

La Circolare n. 66, in particolare, precisa che coloro che hanno percepito l’indennità del mese di marzo di cui al D.L. n. 18/2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a seguito della domanda presentata attraverso i canali telematici dell’Istituto, riceveranno in maniera automatica e con la medesima procedura il contributo per il mese di aprile, senza la necessità di inoltrare una nuova richiesta.

Tale modalità automatica si applica:

  • ai collaboratori coordinati e continuativi e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps;
  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti);
  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • agli operai agricoli a tempo determinato;
  • ai lavoratori dello spettacolo.

Coloro che invece non hanno ancora presentato la domanda per ricevere l’indennità di marzo potranno farlo entro il termine del prossimo 3 giugno, compresi i titolari di assegno ordinario di invalidità, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2020 . L’Istituto previdenziale ha precisato che le domande precedentemente respinte a causa di tale incompatibilità saranno riesaminate e accolte d’ufficio, con il conseguente riconoscimento delle indennità per il mese di marzo e di aprile.

Con la Circolare n. 67 sono state invece fornite le istruzioni in materia delle indennità a valere sul reddito di ultima istanza in favore delle altre categorie di lavoratori, introdotte per il mese di marzo 2020 dal D.M. 30 aprile 2020, n. 10 e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dall’art. 84 del D.L. n. 34 del 2020.

Si tratta dei:

  • lavoratori stagionali di altri settori;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio.

L'indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus