Relativamente all’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, non sono previste sanzioni e indennità di mora per il ritardato pagamento qualora il versamento sia stato effettuato entro il 25 maggio 2020 (anziché entro la scadenza del 16 aprile): lo prevede l’art. 131 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Si ricorda che...
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