È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 , approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 maggio scorso, recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che stabillisce le regole generali per la riapertura delle attività economiche e produttive a partire da oggi, 18 maggio, e fino al 31 luglio 2020.
In base a quanto disposto dal D.L. n. 33/2020 , potranno ripartire la maggior parte delle attività - e, in particolare, il commercio di vicinato, i servizi alla persona e le attività di ristorazione - a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le Regioni potranno introdurre, nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive delle norme nazionali, garantendo tuttavia le condizioni di sicurezza ed il rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Previsti anche specifici obblighi di monitoraggio dell’andamento dei contagi nei propri territori e di comunicazione dei dati al Ministero della Salute. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida nazionali che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per quanto riguarda le limitazioni negli spostamenti, le indicazioni sono le seguenti:
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
Rimane vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonchè ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici.
La violazioni delle predette disposizioni comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, di cui all’art. 4, comma 1 , del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa.
Il quadro normativo generale delineato con il predetto decreto-legge dovrà essere coordinato con il D.P.C.M. il 17 maggio 2020 - anch'esso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e applicabile dal 18 al 14 giugno 2020 - che definisce nel dettaglio condizioni e termini per le riaperture. In particolare, in deroga alla ripresa generalizzata delle attività economiche prevista per il 18 maggio, si dispone la riapertura dal 25 maggio per palestre e piscine e dal 15 giugno per teatri, cinema e spettacoli.
Disposizioni particolari sono inoltre previste per i viaggi da e verso l'estero.
Questo documento fa parte del FocusCoronavirus
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati