Con il D.M. 30 aprile 2020, n.10 , il Ministero del lavoro e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno riconosciuto una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, per alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che erano rimaste escluse da altre misure di sostegno.
Le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi cui è riservata l’indennità prevista dal predetto decreto sono le seguenti:
I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari:
L'indennità non è cumulabile con:
L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, e non è soggetta a imposizione fiscale.
Con il medesimo decreto sono stati inoltre aumentati a 280 milioni di euro le risorse destinate all’erogazione dell’indennità ai professionisti iscritti a Casse private, prevista dall'art. 44 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che non l’avevano ricevuta per il mese di marzo per incapienza dei fondi.
Questo documento fa parte del FocusCoronavirus
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati