Il requisito del 70%, previsto dall’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, per considerare “qualificato” un Organismo di investimento collettivo del risparmio (Oicr), è sufficiente che sia integrato - nell’ambito del singolo fondo - a livello di comparto che investirà principalmente in società italiane che si qualificano come start-up innovative ai sensi dell'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e come Pmi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, fermo restando che il beneficio per l'investitore sarà riconosciuto per la sola quota parte investita in detto comparto. ...
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