Le prestazioni di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale rese da medici, psicologi, dietisti e biologi nutrizionisti rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre ne restano escluse le prestazioni svolte dagli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie, le quali dovranno essere assoggettate...
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