Ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’imposta di registro si applica nella misura dello 0,50 per cento alle “cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze (...)”; per effetto dell'art. 21, comma 3, “non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene disposizioni cui si riferiscono”. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che...
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