In caso di acquisto di un’ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto alla propria “prima casa” di abitazione, le agevolazioni “prima casa” possono essere riconosciute solo se, all’atto di acquisto, l’acquirente si impegna a fondere, anche sotto il profilo catastale, la propria “prima casa” di abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un’unica unità abitativa che non rientri...
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