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Resta fermo il termine di 30 giorni per il deposito del bilancio

16 Aprile 2020
Resta fermo il termine di 30 giorni per il deposito del bilancio

Ai sensi dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”), il termine per la convocazione dell’assemblea delle società tenute all’obbligo del bilancio è fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalla circostanza che lo statuto richiami l’art. 2364 del codice civile.

Al riguardo, con la Circolare 15 aprile 2020, n. 3723/C , il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che:

  1. la norma si applica non solo alle spa ma anche alle srl e alle cooperative che prevedono azioni o quote;
  2. per effetto dell’art. 2435 c.c., il termine di deposito ordinario resta di 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

È stato inoltre chiarito che, in relazione alle attività per le quali è previsto l’obbligo di chiusura, restano sospesi gli adempimenti formali nei confronti del REA. Qualora invece per una determinata attività non sia stato disposto l’obbligo di sospensione, ma non risultino assicurate le condizioni di sicurezza negli ambienti del lavoro, il Mise ritiene che la denuncia REA sia necessaria. 

Al termine del periodo di sospensione, l’impresa denuncerà al REA il riavvio dell’attività. Considerazioni analoghe valgono per le attività che sono state sospese volontariamente pur in assenza di un obbligo in tal senso.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus