Ferma restando la competenza dei Ministeri competenti nel fornire chiarimenti applicativi in merito agli elementi da autocertificare, secondo la Cnpadc possano presentare istanza per l’indennità di 600 euro prevista dall’art. 44 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), i professionisti che abbiano alla data della domanda in via esclusiva un obbligo di iscrizione e di versamento nei confronti degli enti di previdenza privata, a prescindere da una eventuale pregressa iscrizione alla Gestione separata Inps.
Questo il parere espresso dalla Cassa dei commercialisti in risposta alla richiesta di chiarimenti di alcuni iscritti in merito al requisito della sussistenza dell’esclusività dell’iscrizione agli Enti di previdenza privata, prevista dall’art. 34 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), in presenza di pregressa contribuzione versata alla Gestione separata Inps per lo svolgimento di un’attività lavorativa diversa da quella di Dottore Commercialista.
“Sul punto – ha precisato la Cnpadc in una nota - fermo restando che unici soggetti deputati a dare un chiarimento applicativo in merito agli elementi da autocertificare ex D.P.R. n. 445/00 devono essere i Ministeri competenti, a parere di questa Cassa (che in questa fase è meramente chiamata ad acquisire l’autodichiarazione e a verificarne la correttezza formale), la norma dovrebbe essere interpretata sul piano sostanziale, al di là della indicazione letterale”.
Questo documento fa parte del FocusCoronavirus
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