Sono state deliberate ieri in Consiglio dei Ministri nuove misure in materia di accesso al credito, sostegno alla liquidità e rinvio di adempimenti e versamenti per le imprese. Il decreto-legge, recante tali misure dispone, tra l'altro, che in presenza di specifiche condizioni, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi - per i mesi di aprile e maggio 2020 - i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
Al riguardo si precisa quanto segue:
La sospensione di tali versamenti è prevista, in presenza di determinate condizioni, anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro. In tali casi la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, la sospensione del versamento IVA per i mesi di aprile e maggio si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.
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