Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrano ufficialmente in vigore oggi le misure introdotte dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 , contenente ulteriori restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus Covid-19. Fatte salve le conseguenze sotto il profilo penale, la violazione di tali misure sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro. Fino al 25 marzo, in caso di denuncia per violazioni del divieto di spostamento, scatta l'obbligo di pagare una multa di 200 euro.
Il decreto, che ha valore retroattivo, prevede infatti che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del provvedimento, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il decreto ha inoltre inasprito le sanzioni per i comportamenti contro la salute pubblica di chi viola la quarantena pur essendo positivo al virus: dalla punizione "con arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire 40.000 a lire 800.000" si passa a "arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000".
Quanto alle nuove misure restrittive, si prevede la possibilità che, in determinate aree o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, vengano adottate le misure indicate nel provvedimento, per una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. In pratica, l’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento o in diminuzione in relazione all’andamento epidemiologico del virus, adottando una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
Tra le misure indicate, si segnalano le seguenti a titolo indicativo:
Il nuovo decreto contiene anche disposizioni finalizzate a regolare i rapporti tra Governo ed enti locali nella gestione delle ordinanze contro il Coronavirus.
In proposito, viene stabilito che, in attesa dell'adozione dei D.P.C.M. da parte del Governo, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Esclusa per i Sindaci la possibilità di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.
Le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni.
Questo documento fa parte del FocusCoronavirus
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