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EMERGENZA CORONAVIRUS

Coronavirus, in vigore i nuovi limiti. Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali. Professionisti esclusi dal divieto

23 Marzo 2020
Coronavirus, in vigore i nuovi limiti. Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali. Professionisti esclusi dal divieto

È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che dispone, con effetto da oggi, 23 marzo, e fino al 3 aprile 2020, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali. Sono fatte salve quelle indicate nell'elenco riportato nel decreto. Le imprese le cui attività sono sospese sono tenute a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020. Le attività professionali non sono sospese.

Le disposizioni in sintesi:

EMERGENZA CORONAVIRUS: i NUOVI LIMITI (in VIGORE dal 23 MARZO al 3 APRILE 2020)

SOSPENSIONE di TUTTE le ATTIVITÀ INDUSTRIALI e COMMERCIALI

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'elenco di cui sotto. Le attività oggetto di sospensione possono comunque proseguire se organizzate a distanza o tramite lavoro agile.

COMPLETAMENTO delle OPERAZIONI ENTRO il 25 MARZO

Le imprese le cui attività sono sospese sono tenute a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020 (come, per esempio, la spedizione della merce in giacenza).

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Non sono sospese.

Si raccomanda peraltro:

  • il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • l'incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • la sospensione delle attività non indispensabili;
  • l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • l'incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Si applica l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”).

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Resta fermo quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 .

L'efficacia di entrambi i provvedimenti è stata prorogata al 3 aprile 2020.

ATTIVITÀ CONSENTITE

Attività elencate nell'allegato (v. sotto).

Attività funzionali ad assicurare la continuità:

  • delle filiere delle attività indicate nell'allegato (v. sotto);
  • dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (v. sotto), previa comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicata l'attività produttiva.

Poteri del Prefetto

Potrà sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistono le condizioni richieste dalla norma.

SERVIZI ESSENZIALI e di PUBBLICA UTILITÀ

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146.

MUSEI e LUOGHI di CULTURA (1)

Rimangono chiusi al pubblico.

SERVIZI relativi all'ISTRUZIONE

Rimangono sospesi; sono ammessi soltanto se erogati a distanza o in modalità da remoto.

FARMACI e DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI

È consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici.

PRODOTTI AGRICOLI

È consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli.

PRODOTTI ALIMENTARI

È consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti alimentari.

IMPIANTI a CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Sono consentite le attività di tali impianti, qualora l'interruzione comporti un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. La prosecuzione dell'attività è peraltro subordinata alla previa comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicata l'attività produttiva.

La comunicazione al Prefetto non è comunque necessaria qualora l'attività degli impianti sia finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

AEROSPAZIO e DIFESA

Le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa sono consentite, così come le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Occorre peraltro la previa autorizzazione del Prefetto della provincia nella quale tali attività sono ubicate.

(1) Di cui all'art. 101 del D.Lgs. n, 42/2004.




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