È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che dispone, con effetto da oggi, 23 marzo, e fino al 3 aprile 2020, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali. Sono fatte salve quelle indicate nell'elenco riportato nel decreto. Le imprese le cui attività sono sospese sono tenute a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020. Le attività professionali non sono sospese.
Le disposizioni in sintesi:
EMERGENZA CORONAVIRUS: i NUOVI LIMITI (in VIGORE dal 23 MARZO al 3 APRILE 2020) |
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SOSPENSIONE di TUTTE le ATTIVITÀ INDUSTRIALI e COMMERCIALI |
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'elenco di cui sotto. Le attività oggetto di sospensione possono comunque proseguire se organizzate a distanza o tramite lavoro agile. |
COMPLETAMENTO delle OPERAZIONI ENTRO il 25 MARZO |
Le imprese le cui attività sono sospese sono tenute a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020 (come, per esempio, la spedizione della merce in giacenza). |
ATTIVITÀ PROFESSIONALI |
Non sono sospese. Si raccomanda peraltro:
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
Si applica l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”). |
ATTIVITÀ COMMERCIALI |
Resta fermo quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 . L'efficacia di entrambi i provvedimenti è stata prorogata al 3 aprile 2020. |
ATTIVITÀ CONSENTITE |
Attività elencate nell'allegato (v. sotto). |
Attività funzionali ad assicurare la continuità:
Poteri del Prefetto Potrà sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistono le condizioni richieste dalla norma. |
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SERVIZI ESSENZIALI e di PUBBLICA UTILITÀ |
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146. |
MUSEI e LUOGHI di CULTURA (1) |
Rimangono chiusi al pubblico. |
SERVIZI relativi all'ISTRUZIONE |
Rimangono sospesi; sono ammessi soltanto se erogati a distanza o in modalità da remoto. |
FARMACI e DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI |
È consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici. |
PRODOTTI AGRICOLI |
È consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli. |
PRODOTTI ALIMENTARI |
È consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti alimentari. |
IMPIANTI a CICLO PRODUTTIVO CONTINUO |
Sono consentite le attività di tali impianti, qualora l'interruzione comporti un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. La prosecuzione dell'attività è peraltro subordinata alla previa comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicata l'attività produttiva. La comunicazione al Prefetto non è comunque necessaria qualora l'attività degli impianti sia finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. |
AEROSPAZIO e DIFESA |
Le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa sono consentite, così come le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Occorre peraltro la previa autorizzazione del Prefetto della provincia nella quale tali attività sono ubicate. |
(1) Di cui all'art. 101 del D.Lgs. n, 42/2004. |
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