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ADEMPIMENTI

“Decreto Cura Italia”, online il vademecum dell'Agenzia delle Entrate. Oggi scade la mini-proroga

20 Marzo 2020
“Decreto Cura Italia”, online il vademecum dell'Agenzia delle Entrate. Oggi scade la mini-proroga

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un breve vademecum (15 schede) contenente una sintesi di alcune misure introdotte dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18). Diverse le proroghe dei termini entro i quali effettuare gli adempimenti e i versamenti fiscali: in tale ambito si ricorda che termina oggi la mini-proroga per il versamento di tutte le somme dovute da tutti i soggetti a tutte le pubbliche amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 2020, disposta dall'art. 60 del D.L. n. 18/2020.

A questa previsione generalizzata si accompagnano disposizioni particolari di fonte diversa, con rinvii e ulteriori differimenti, per particolari categorie di contribuenti. In proposito si ricorda, tra l'altro, che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

  • diversi dai versamenti;
  • diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, invece, si applica l’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all’esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020.

Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA di cui sopra si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus