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EMERGENZA CORONAVIRUS, VERSAMENTI

Rinviati al 20 marzo i versamenti di imposte e contributi in scadenza oggi. Questa mattina alle 10 convocato il CdM per approvare il decreto anti Coronavirus

16 Marzo 2020
Rinviati al 20 marzo i versamenti di imposte e contributi in scadenza oggi. Questa mattina alle 10 convocato il CdM per approvare il decreto anti Coronavirus

Come annunciato dal Ministero delle Finanze con Comunicato stampa  diramato nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, sono rinviati tutti i termini relativi ai versamenti fiscali e contributivi in scadenza oggi, 16 marzo. "Sono rimandate tutte fino a venerdì, per tutti, le scadenze fiscali e il decreto poi definirà le modalità e le tipologie delle proroghe successive", ha dichiarato ieri Gualtieri, intervenendo durante un'intervista televisiva su Rai2 sulle misure contenute nel decreto-legge per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.  

Più precisamente, sono rimandati al 20 marzo i versamenti di imposte e contributi che scadono oggi, mentre per le imprese e i professionisti con fatturato fino a 2 milioni di euro il versamento dell’Iva annuale, dell’Irpef e dei contributi dovrebbe essere rinviato al 31 maggio.

Analogamente, per alcuni settori individuati nel decreto - turismo, sport, arte e cultura, trasporto, ristorazione, educazione e assistenza - senza vicoli di fatturato, è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte, dei versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo, dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi, con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione a partire dal mese di maggio. Le società sportive dilettantistiche e professionistiche potranno rinviare fino al 30 giugno il pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

L'esame del decreto contenente le misure economiche e la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, annunciato per la giornata di domenica 14 e slittato più volte, si terrà questa mattina a partire dalle ore 10.00.

Più in dettaglio, l'ultima bozza del provvedimento in circolazione prevede il rinvio al 20 marzo 2020, per tutti i contribuenti, dei versamenti in scadenza il 16 marzo e la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Viene inoltre previsto:

  1. per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
    - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23, 24 e 29 D.P.R. n. 600/1973), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
    - all’IVA;
    - ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi.
    Questi versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
  2. per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (art. 25 e 25-bis D.P.R. n. 600/1973), da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
    In tal caso, il soggetto interessato rilascia al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti e può effettuare il versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Con un Comunicato Stampa diramato venerdì 13 marzo 2020 il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base al differimento dei versamenti del 16 marzo.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus