Con la Risposta all’istanza di interpello 11 marzo 2020, n. 90, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che lo stralcio dei debiti residui di importo inferiore a 1.000 euro (ai sensi dell’art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) rientra nell’ambito applicativo dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Al riguardo si precisa...
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