Con la Risposta ad istanza di interpello n. 84 del 3 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla qualifica di “impresa di ripristino”. Ai fini Iva, tale qualifica determina la disciplina applicabile alle cessioni e alle locazioni di fabbricati, con riferimento alle disposizioni dell'art. 10 , punti 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 663/1972, sia per l'individuazione dell'aliquota applicabile.
Le “imprese di ripristino” sono quelle che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’Edilizia, corrispondenti alle tipologie di interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Circolare Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013, n. 27/E ).
Si tratta in particolare degli interventi finalizzati a “trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Tali interventi - prosegue la norma - “comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
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