Affinché l’attività di vendita di prodotti alimentari sia qualificabile come “consumo sul posto” e non “ristorazione” (che è connotata dal “servizio al tavolo”), occorre che venga accertato, caso per caso, il carattere accessorio e non prevalente rispetto alla vendita per asporto. Il consumo sul posto, quindi, dovrebbe costituire solo una modalità di una fruizione aggiuntiva e sussidiaria rispetto alla...
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