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DECRETO FISCALE, APPALTI

Appalti, approvato il certificato di sussistenza dei requisiti per disapplicare le regole sulle ritenute

7 Febbraio 2020
Appalti, approvato il certificato di sussistenza dei requisiti per disapplicare le regole sulle ritenute

Ieri sera l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 6 febbraio 2020, n. 54730, ha approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ai fini della disapplicazione delle nuove regole introdotte in materia di ritenute dal decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno.

Il citato art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 – introdotto dall’art. 4, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – ha infatti previsto nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, al fine di contrastare l’omesso versamento delle ritenute.

In particolare:

  1. i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, residenti in Italia, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a  200mila euro a un'impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali (comunque denominati) caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici - obbligate a rilasciarle - copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600/1973, all’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e all’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
  2. al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui sopra e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  3. tali obblighi non si applicano se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente un'apposita certificazione che attesta la sussistenza dei requisiti indicati.

Al riguardo, il provvedimento in esame precisa quanto segue:

  1. il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’impresa (salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale);
  2. competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale;
  3. l’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati;
  4. l’ufficio verifica tali dati e – se necessario – richiede conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione;
  5. l'agente della riscossione fornisce riscontro all’ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d’intesa;
  6. il certificato ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo (ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642);
  7. il certificato è inoltre esente dai tributi speciali.

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2020