In considerazione delle caratteristiche specifiche dell'attività di revisione legale e del termine ultimo stabilito dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 ) per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl, si ritiene che la revisione dovrà riguardare il primo esercizio successivo alla nomina (1° gennaio - 31 dicembre 2020). Tale è l’orientamento di Assonime, espresso nel Caso 1/2020, in merito all’individuazione del primo esercizio da assoggettare a revisione per il soggetto nominato entro lo scorso 16 dicembre 2019.
Secondo l’Associazione, infatti, il revisore nominato a ridosso della scadenza del termine non sarebbe nelle condizioni di effettuare tutte le attività previste: pianificazione, verifiche periodiche e controlli sul bilancio. Precisa inoltre Assonime che si tratta di un’attività di durata che “non può che svolgersi nel corso dell’esercizio sulla base di un’attività pianificata”, con la conseguenza che in caso di nomina dell'organo di controllo effettuata a fine anno la revisione debba decorrere dal primo esercizio successivo alla nomina, vale a dire dal 2020.
Rimane tuttavia il dubbio sulla possibilità di pubblicare il bilancio 2019 senza la relazione del revisore, stante il fatto che l'obbligo di nomina - salvo il maggior termine di nove mesi concesso per l'adeguamento - è scattato già con l'approvazione del bilancio 2018 in cui si sia verificato il superamento per due esercizi consecutivi di uno dei limiti previsti dall'art. 2477 c.c., come modificato dall'art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019.
Questo documento fa parte del FocusCRISI D'IMPRESA
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