Non si accede al concordato preventivo biennale (Cpb) in presenza di debiti contributivi di qualsiasi ente, anche privato, per un ammontare pari o superiore a 5.000 euro. La preclusione, salvo la presenza di una sospensione o di una rateazione rispettata, infatti, riguarda anche i debiti contributivi con le casse di previdenza private e non soltanto quelli esistenti nei confronti dell'Inps.
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