Non sono annullabili gli atti fiscali se mancano le informazioni essenziali. L'omessa indicazione dell'ufficio presso cui ottenere informazioni sull'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo deputato al riesame e del giudice competente, non comportano l'annullamento della pretesa tributaria. Lo prevede l'articolo 1 del decreto legislativo 219/2023, che ha riformato lo Statuto del contribuente. Nel contesto della disciplina dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) è stato introdotto l'articolo 7-quater, in base al quale la “mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità”.
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