
All’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) è disciplinato il credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo. La norma dispone, in particolare, che alle imprese e professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, relativamente alla parte commisurata ai mesi di marzo, aprile e maggio effettivamente pagata nel corso dell’anno 2020. La fruizione del credito spetta ai soggetti che hanno subito, mese per mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Con l’istituzione del codice tributo e la divulgazione delle prime istruzioni operative, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dall’art. 28 del decreto “Rilancio” per la generalità dei piccoli operatori economici colpiti dagli effetti negativi delle misure anti COVID-19.
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