
Gli enti del Terzo settore svolgono in via prevalente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS; tali attività possono essere esercitate sia in forma commerciale sia in forma non commerciale. Essi possono inoltre svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (art. 6 CTS e D.M. 5 marzo 2020), anch’esse potenzialmente commerciali o non commerciali. La qualificazione fiscale dell’ente come commerciale o non commerciale dipende non dalla tipologia delle attività svolte, ma dal prevalere delle attività di impresa rispetto a quelle non commerciali, secondo i criteri dell’art. 79 CTS.

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